Secondo la Corte di Giustizia Europea, gli artt. 1 lett. c), 5 e 7 regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria, in caso di cancellazione del volo che non è stata comunicata ai passeggeri almeno due prima dell’orario di partenza previsto per le settimane.
La compagnia aerea non è esonerata dal pagare questo indennizzo per aver avvertito, entro tale termine, l’agente con cui è stato stipulato il contratto di trasporto, se questi poi non ne dà, nello stesso lasso temporale, comunicazione al passeggero interessato.
È quanto sancito dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’11 maggio 2017, secondo la quale, l’indennizzo spetta se il contratto di trasporto è stato stipulato dal passeggero direttamente (col vettore aereo) con la compagnia aerea o per il tramite di un sito web o di un’agenzia di viaggi.
Nello specifico, il ricorrente olandese acquistava online un biglietto per un volo per il Suriname. Il vettore con oltre un mese d’anticipo avvisova l’agente/sito web della cancellazione del volo, ma questi informava il cliente solo 10 giorni prima della prevista partenza. Questi agiva per l’indennizzo: il vettore declinava ogni responsabilità ritendo di avere assolto ai suoi obblighi informando l’agente, che rifiutava di chiedere il risarcimento perché si era limitato a fare da intermediario tra il cliente e la compagnia aerea, cui aveva trasmesso la sua posta.
Il Tribunale adito sollevava una pregiudiziale sulle modalità con cui il vettore deve informare il passeggero della cancellazione del volo, ai sensi del suddetto regolamento, poiché lo stesso non le specifica, in casi analoghi alla fattispecie.
L’indennizzo nei confronti del ricorrente è giustificato ai sensi del regolamento 261/2004 secondo il quale il vettore deve informare il viaggiatore circa la cancellazione del volo, almeno due settimane prima dell’ora di partenza, altrimenti dovrà indennizzarlo con una cifra compresa tra 250 e 600 euro (artt. 3, 5 e 7).
L’onere informativo spetta, quindi, alla compagnia aerea e non all’agente. L’art. 3, §. 5 e considerando il 7 e il 12, sono chiari nell’obbligare il vettore a mostrare di avere assolto ai suoi doveri nei confronti del passeggero, tra cui l’informativa cancellazione del volo ex art. 5, pena la condanna al risarcimento dei danni. Deve informarlo direttamente anche se il contratto di trasporto è stato stipulato tramite un agente di viaggio od online: il vettore non è infatti essenziale da per avere avvertito in tempo l’intermedia informatorio se questi poi non ha il passeggero nei tempi previsti dal regolamento. Il vettore potrà chiedere, a sua volta, un risarcimento danni al tour operator o al terzo che ha causato il suo inadempimento a detti obblighi nei confronti del viaggiatore (EU:C:2016:879).
La compagnia aerea, perciò, nei limiti della stabilità dal diritto interno applicabile, potrà rivalersi, chiedendo a sua volta un indennizzo contro l’agente. Agente che ha venduto online il biglietto al ricorrente senza comunicare l’avvenuta cancellazione del volo, ricevuta nei suddetti tempi. Così il vettore obbligherà l’agente a danno una compensazione pecuniaria per il procurato più le di lite.