È sempre frequente che il datore di lavoro più ometta di raggiungere le quote di TFR al Fondo di Previdenza Complementare, così arrecando un pregiudizio che -ove non prontamente tutelato- espone il prestatore di lavoro a danni irreparabili ossia impossibilità di godere e godere della prestazione previdenziale nonché sui rendimenti accrescimento dei somme destinati all’accantonamento.
Nell’ottica di offrire tutela a tutti quei lavoratori che nutrono il timore di vedere svanire gli sforzi di una vita, lo Studio Legale Varisco-Fiore è molto attivo nel fornire consulenza e strategie di intervento onde salvaguardare i diritti ed i benefici connessi ad ogni rapporto di lavoro.
Il Sistema di Previdenza Complementare: finalità e disciplina.
Introdotto nel Nostro Ordinamento con il D.Lgs. n. 252/2005, ha la funzione di integrare il sistema di previdenza obbligatoria al lavoratore di destinare le quote di TFR mensilmente maturare a favore di determinati fondi di natura privatistica con la precipua finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione.
L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria; il lavoratore, infatti, entro sei mesi dall’assunzione può decidere di destinare le quote di TFR maturande ad una forma pensionistica complementare, oppure di lasciare il TFR in azienda.
Quali sono i Fondi di Previdenza Complementare?
I fondi di previdenza complementare si distinguono in fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici (Pip) e fondi pensione preesistenti.
I fondi negoziali sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito dei vari CCNL di categoria; (a titolo semplicemente esemplificativo, per il settore telecomunicazioni è stato previsto il Fondo Telemaco, per il settore della Privata è stato previsto il Fondo Fon.Te, mentre per il settore dell’igiene e dell’ambiente è stato previsto il Fondo Previambiente)
I aperti sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM); (a titolo meramente esemplificativo si indica ARCA Fondi SGR; Generali Global; BCC Risparmio&Previdenza; Mediolanum Vita SpA, Poste Vita SpA).
I Piani pensionistici individuali (Pip), altro non sono che i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale, il cui scopo è quello di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative assicurati dalle forme pensionistiche complementari.
I fondi pensione preesistenti, sono forme previdenziali già esistenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.124/1993 (abrogato dal D.Lgs. n. 252/05) che ha istituito la previdenza complementare. Questi fondi hanno natura collettiva e possono gestire direttamente le risorse senza ricorrere ad intermediari specializzati.
L’Omissione contributiva ai fini del TFR.
Gli aspetti problematici si verificano allorquando il datore di lavoro, per qualsiasi ragione, non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore.
A tal proposito, sono due i dati che non devono essere sottovalutati e per l’effetto “obbligano” il lavoratore ad assumere un contegno attivo e propulsivo rispetto alla tutela della posizione pensionistica/previdenziale.
In primo luogo, doveroso rilevare che il rapporto previdenziale complementare -differentemente dal sistema pensionistico obbligatorio- non risponde al principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 c.c.); ciò significa che al lavoratore verrà erogata la prestazione esclusivamente in proporzione alle quote effettivamente versate.
In secondo luogo, opportuno precisare che in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs. 252/2005, i fondi di previdenza complementare non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute.
Omesso versamento e pregiudizi alla posizione dell’aderente.
L’omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l’effetto, l’omesso accantonamento delle quote di TFR da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta, immediata e diretta, sul lavoratore unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale e destinatario dei seguenti pregiudizi:
- PARALISI CONTRIBUTIVA.
- GRAVE E NON GARANTITA INCAPIENZA CONTRIBUTIVA PRESSO IL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
- IMPOSSIBILITÀ DI GIOVARE PIENAMENTE DI TUTTI I BENEFICI CONNESSI ALL’AVER DESTINATO L’INTERO TFR AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
Dunque, il lavoratore è chiamato ad attivarsi onde tutelare il proprio diritto alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale.
Conclusioni, auspici e consigli per i lavoratori.
Pertanto, chiunque abbia aderito alla previdenza complementare è gravato di un onere suppletivo rispetto agli altri colleghi e/o lavoratori che, invece, hanno optato per l’accantonamento del TFR in azienda, ciò in quanto soltanto l’aderente è in grado di controllare la regolarità (o meno) della propria posizione contributiva.
Dunque, ove il lavoratore si avveda di talune incongruenze od omissioni dovrà, immediatamente, rivolgersi ad un legale specializzato in ambito giuslavoristico / previdenziale al fine di ottenere una tutela ampia e, dunque, l’integrale ripristino della propria posizione contributiva previdenziale in funzione di accantonamento del TFR così da potersi giovare pienamente degli innegabili benefici connessi all’adesione al sistema di previdenza complementare.
In definitiva, oggi più che mai, a fronte della crisi economica che ha colpito il Nostro Paese nel recentissimo passato, a fronte della crisi di liquidità che tutt’ora permanente per le imprese ed a fronte dell’elevata caratterizzazione tecnica della materia previdenziale, per il lavoratore è necessario la guida di un legale esperto che individuo le omissioni e faccia valere in giudizio le ragioni creditorie del proprio assistito onde garantirgli e sicure condizioni di vita.
Studio Legale Varisco-Fiore
Avv. Andrea Pirello