La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13222/2016, accogliendo i motivi di ricorso proposti, dichiarando responsabile i titolari di un panificio, per danno da cose in custodia, nella misura non domanda posti in essere gli adempimenti necessari per mettere in sicurezza l’ingresso e l’uscita dei clienti.
Il Supremo Collegio rileva, infatti, che nell’ipotesi di caduta all’interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 cc, in quanto il cusde, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a venire di avere un concorso a tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e numerose persone nei locali.
In particolare, con sentenza del 18 febbraio 2013 la Corte d’appello di Palermo, rigettava la domanda di risarcimento dei danni richiesti da una signora che si è procurata la frattura del collo femorale sinistro, dopo una caduta avvenuta all’interno di un panificio. La signora è scivolata a causa della presenza sul pavimento di grasso e altre sostanze alimentari.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso proposto dalla ricorrente sulla scorta del fatto che la stessa norme censurava la violazione di diverse norme, nonchè vizio di ragioni in ordine all’erronea esclusione di responsabilità ex art. 2051 cc poiché era stata ritenuta non provata la circostanza che sul pavimento del panificio in questione fosse presente una sostanza oleosa, mentre era stato accertato solo che il pavimento era bagnato per la pioggia.
Quindi, la signora se avesse prestato attenzione, avrebbe evitato l’incidente.
La Corte di legittimità ha invece ritenuto che nel caso in esame i giudici dovrebbero tenere conto di una serie di circostanze determinanti.
Innazitutto, la circostanza che fuori dal locale stesse piovendo e numerosi si trovassero all’interno del locale con gli ombrelli sgocciolanti tanto da bagnare il pavimento rendendolo ovviamente scivoloso clientiso.
Era un fatto già noto proprio al custode del panificio in questione e quindi doveva essere sua cura predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dei clienti.
A quest’ultimo, dunque, il potere dovere di vigilare e controllare con diligenza, prudenza e perizia, adottando tutte le misure idonee a prevenire ed evitare pericoli che possono procurare danni a terzi.
In conclusione, i giudici di legittimità affermano che, essendo stato accertato che la caduta all’interno del locale costituiva diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana, risulta evidente come a fronte di una situazione ben nota al custode (e ai pre pre) non può escluderersi, la derivazione del sinistro in questione dalla cosa in ragione delle relative condizioni che l’avevano resa pericolosa ed insidiosa, condizioni determinate dalla condotta del custode non improntata alla diligenza, prudenza e cautela posti in relazione diretta alle concrete circostanze del caso.