Il matrimonio è un atto di libertà e di auto responsabilità rappresentando quindi il luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita e, in quanto tale, è dissolubile.
Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a preservare il tenore di vita matrimoniale goduto durante il matrimonio. Ciò che appare rilevante da tutelare per il Supremo Collegio è invece il raggiungimento dell’indipendenza economica quale unico parametro da tenere in considerazione per quantificare le spettanze economiche degli ex coniugi.
Tale pronuncia ha infatti stravolto ventisette anni di pronuncia in tema di assegno divorzile che davano rilievo al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio dall’ex coniuge richiedente l’assegno e alla disparità reddituale degli ex coniugi al momento del matrimonio.
Infatti, la giurisprudenza precedente alla pronuncia, riteneva quale presupposto per concedere l’assegno divorzile l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno a preservare un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale avrebbe potuto essere anche economicamente autosufficiente.
Con la sentenza suddetta, la Prima Sezione della Corte di Cassazione «a distanza di quasi ventisette anni tale orientamento non più attuale» e, nel prendere una posizione, analizza l’istituto del matrimonio alla luce dell’attuale periodo storico ed interpreta l’ arte. 5, comma 6, ln 898/1970 alla luce di parametri di riferimento per il riconoscimento all’ex coniuge del diritto all’assegno periodico di figli nuovi, applicando altresì in via analogica la disciplina prevista per il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni di cui all’art. 337-septies cc.
La Corte ragionata sul fatto che col divorzio, il rapporto matrimoniale si estingue.
Pertanto, dato lo scioglimento e la conseguente cessazione degli effetti civili, il rapporto matrimoniale si estingue con la che gli conseguenza coniugi devono considerarersi da allora in poi persone singole, con ovvie ripercussioni sui loro rapporti economici-patrimoniali e con la conseguenza che vengono meno i doveri di cui all’art. 143 cc, ed in particolare il reciproco dovere di assistenza morale e materiale.
Sarà quindi competenza del giudice accertare, una volta estinto il rapporto matrimoniale, la spettanza dell’assegno divorzile, tenendo conto della mancanza o meno di mezzi adeguati dell’ex coniuge o, comunque, dell’impossibilità dello stesso di procurarsi denaro per ragioni oggettive, a norme dell’art. 5, comma 6, l. div..
Secondo tale assunto, pertanto, il procedimento si evolve secondo due fasi: la prima, volta a verificare la sussistenza dei presupposti del diritto all’assegno periodico, la seconda, invece, volta ad accertare il quantum debeatur, fase in cui, invece, è legittimo procedere ad un giudizio comparativo delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali secondo gli specifici criteri dettati dall’art. 5, comma 6, l. div..
La Corte di Cassazione sul punto è categorica: se l’ex coniuge dispone di mezzi adeguati ovvero ha effettive possibilità di procurarsi da vivere in modo autonomo e, dunque, è indipendente o autosufficiente economicamente, l’assegno divorzile deve essere allo stesso negato.
Secondo la Cassazione, non si può tenere conto del parametro di riferimento del tenore di vita in quanto esso fa rivivere il vincolo matrimoniale quando invece col divorzio si estingue. Tale parametro, tuttavia, per i giudici di legittimità non è più attuale. Con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale viene meno sia sul piano personale sia economico. Ogni riferimento a tale rapporto (e dunque al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio) finisce illegittimamente per ripristinarlo.
Pertanto, se accertata la non indipendenza del partner richiedente l’assegno, il giudice dovrà, in base alle prove offerte dallo stesso, quantificare la spettanza del richiedente.
Alla luce di ciò, quindi, è dato ampio potere ai giudici di merito che, caso per caso, prendere decisioni tenendo conto di questo importante precedente giurid e adattarlo alle singole situazioni concrete.