La Corte di Appello di Palermo, con una interessante pronuncia del 13.03.2020, ha riconosciuto il diritto di una docente siciliana, assistita dagli Avvocati Salvo Cangialosi, Giuseppe Varisco ed Ignazio Fiore, di vedersi riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, del’Università e della Ricerca, tutte le differenze stipendiali relative al periodo pre-ruolo, in applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70 CE.
In particolare la predetta Sentenza, recependo l’orientamento proveniente dalla Corte di Cassazione, ha statuito che “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturato al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”
Alla docente, immessa in ruolo già da parecchi anni, spetta dunque il pagamento da parte del MIUR di tutte le differenze retributive e contributive maturate per effetto della totale equiparazione tra servizio svolto ante e post immissione in ruolo.