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Danno all’alunno a scuola, di chi è la responsabilità?

Secondo quanto espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 3695/2016, in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge per contatto sociale.

Quindi, si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 cc, in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l’onere di produce che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.

In particolare, infatti, a seguito della domanda di iscrizione dell’alunno presso l’ente scolastico, deriva un vincolo negoziale dal quale sorge in capo all’istituto l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi frutti della prestazione scolastica.

Da ciò ne deriva, inoltre, che anche l’insegnante assume un obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo subisca un aumenta: tale obbligo di vigilanza ovviamente in caso di asili nido e scuole materne, e dipendenti, in proporzione, qualora si tratti di allievi vicini all’età della maturità.

Le Sezioni Unite, richiamate dalla sentenza in commento, ritengono che si tratta di obbligazioni discendenti da contratto, con la conseguenza che in sede dibattimentale si applichi la disposizione dell’art. 1218 cc. Da tale disposizione deriva infatti che: sarà onere del danneggiato tentare appunto di essere iscritto presso quella scuola e di aver subito un danno durante le ore di lezione, mentre, la “probatio diabolica” è in capo all’istituto e all’insegnante il quale dovrà provare che l’evento si è verificato per causa a lui non imputabile. (Cass. Civ. SU 9346/2002).

Si tratta, in particolare, di un orientamento ormai consolidatosi in giurisprudenza in quanto notevoli sentenze si sono susseguite a tutela dell’alunno che subisce un danno durante le ore di lezione. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, infatti, ribalta la sentenza della Corte di Appello la quale aveva rigettato le istanze risarcitorie proposte dai genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore infortunatasi a scuola alla fine della lezione di educazione fisica, nei locali adibiti a spogliatoi per cambiarsi.

Nella pronuncia suddetta, la Corte ritiene che la responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico ha natura e ribadisce i principi che regolano la responsabilità per danno da autolesione dell’alunno.

In virtù di quanto sopra esposto, infatti, la Corte non ritiene di cambiare orientamento e sostiene che la Corte di Appello abbia sbagliato nel rigettare le richieste risarcitorie degli attori.

Per orientamento consolidato, infatti, a seguito dell’iscrizione alla scuola sorge, a carico della stessa, «l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato».

Tale principio, dice la Cassazione, deve essere applicato anche al caso di specie, che il danno alla minore è derivato da uno stato pericoloso (pavimento bagnato) del locale di pertinenza durante lo svolgimento dell’attività scolastica, mentre va esclusa la scriminante dell ‘eccezionalità e imprevedibilità dell’evento, trattandosi di circostanza prevedibile e frequentissima in ogni spogliatoio con annessi locali di pulizia.

 

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