Il Tribunale di Palermo, con una pronuncia del 10.04.2019, in accoglimento delle istanze promosse dagli Avv.ti Giuseppe Varisco, Ignazio Fiore e Salvo Cangialosi, ha riconosciuto il diritto di un risparmiatore, titolare di due buoni postali fruttiferi emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986 (pubblicato in G.U. del 28.06.1986), di vedersi riconosciuti, all’atto della riscossione dei buoni, gli interessi maturati sulla scorta del dato letterale risultante dagli stessi, e non già di quelli, meno favorevoli per il risparmiatore, previsti dal summenzionato D.M.
Ciò in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota Sentenza n. 13979/2007, la quale, chiamata a dirimere un caso analogo, dichiarava la prevalenza delle condizioni apposte sul titolo rispetto alle modifiche stabilite dai decreti ministeriali, laddove il buono sia stato emesso e sottoscritto dopo la pubblicazione del decreto. Secondo l’indirizzo dei Giudici di legittimità, avallato dal Tribunale di Palermo, il mancato recepimento dei saggi stabiliti con decreto nelle tabelle stampate a tergo dei titoli emessi dopo l’emanazione del decreto stesso è dovuto ad un errore imputabile alle Poste, non riconoscibile dal sottoscrittore, il cui affidamento va dunque tutelato.