La Corte Territoriale, chiamata a dirimere una sorta tra un lavoratore di una società operante nell’ambito della vigilanza privata, difeso dagli Avv.ti Giuseppe Varisco, Ignazio Fiore e Salvo Cangialosi, e la sua datrice di lavoro che lo aveva licenziato per effetto di una procedura di licenziamento collettivo, ha delineato i contorni e gli ambiziosi applicativi dell’art. 4 L. n. 223/1991, chiarendo che “alla libertà imprenditoriale di adottare le più opportune scelte gestionali idone a fronteggiare momenti di crisi aziendale, anche attraverso una sensibile contrazione della forza lavoro in servizio, deve accompagnarsi, per una precisa opzione legislativa,
Nel caso di specie, la Corte di Appello, scorta sulla deduzioni dei legali del lavoratore, rilevava “difformità comportamentali rispetto alle previste dell’art.4, comma 9°, L.223/91 [..] che non si risolvono in mera irregolarità formali prive di effettive ricadute sulla validità delle scelte datoriali, ma che configurano sensibilità altera alla validità dell’iter procedurale, necessariamente viziando la legittimità del provvedimento di licenziamento”
Per tali ragioni, al lavoratore illegittimamente licenziato è stato riconosciuto la tutela indennitaria.